PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le analisi delle acque minerali devono prevedere anche la rilevazione delle sostanze indicate nell'allegato I annesso al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, con riferimento alle acque destinate al consumo umano.

Art. 2.

      1. Le etichette delle acque minerali destinate al consumo umano devono riportare in modo leggibile tutte le sostanze riscontrate nelle analisi effettuate in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, e in particolare:

          a) per le acque con nitrati superiori a 25 milligrammi per litro, l'etichetta deve riportare in modo leggibile e bene in evidenza la dicitura: «Non adatta all'alimentazione delle donne in gravidanza e dei bambini fino ad un anno di età»;

          b) per le acque con contenuto di radio superiore a 100 milligrammi per litro, l'etichetta deve riportare in modo leggibile e bene in evidenza la dicitura: «Acqua non indicata per le diete povere di sodio»;

          c) per le acque con residuo fisso, mineralizzazione totale, superiore a 1.000 milligrammi per litro, l'etichetta deve riportare in modo leggibile e bene in evidenza la dicitura: «Acqua non indicata in caso di nefriti, di tubercolosi renale, di cirrosi epatica e di insufficienza cardiaca».

 

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Art. 3.

      1. Le analisi di cui all'articolo 1 devono essere effettuate ogni anno ai fini della concessione delle relative autorizzazioni e della indicazione dei risultati sull'etichetta, ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4.

      1. Le società produttrici di acque minerali destinate al consumo umano sono tenute a effettuare giornalmente analisi sulle stesse e a conservare i relativi dati a disposizione delle autorità di controllo.

Art. 5.

      1. I valori ammessi delle acque minerali destinate al consumo umano non possono superare i limiti indicati nell'allegato I annesso al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, fatta eccezione per i parametri organolettici e chimico-fisici.

Art. 6.

      1. È vietato il commercio delle acque minerali destinate al consumo umano che non rispondono ai requisiti e agli obblighi stabiliti dalla presente legge.